Hai mai dichiarato il falso? Pensaci bene perché ora rischi in modo esagerato | Legge 2023 durissima

Nella vita capita prima o poi a tutti di ritrovarsi davanti a un pubblico ufficiale. Ecco cosa può succedere se dichiariamo il falso.  

Dalle dichiarazioni rese in tribunale davanti a un giudice, alla domanda per un concorso pubblico, alle informazioni rilasciate al controllore del biglietto sull’autobus: è vasto lo spettro di casistiche cui fa riferimento l’articolo 495 del Codice Penale. Articolo che prevede pene specifiche per chiunque persona dichiari il falso, mentendo sull’identità, lo stato o le qualità della propria persona o di un altro soggetto. Vediamolo più da vicino.

cosa succede se dichiariamo il falso
Dichiarare il falso a un pubblico ufficiale è un reato punito con la reclusione – Foto Ansa – IlGranata.it

Cosa rischia esattamente chi dichiara il falso? La legge italiana dice che rilasciare false dichiarazioni a un pubblico ufficiale è un reato punito anche con il carcere. Con l’articolo 495 del Codice Penale il legislatore ha inteso tutelare la pubblica fede, che può essere lesa mediante condotte idonee ad alterare il proprio contrassegno personale o quello di un’altra persona.

Il giro di vite su chi dichiara il falso

Il reato di falsa attestazione si configura ogni qual volta vengono date informazioni non veritiere, anche solo in parte, sia personalmente a voce che con una dichiarazione scritta. Per la precisione, per essere punibile penalmente una falsa dichiarazione deve essere resa a un pubblico ufficiale e avere come oggetto l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.

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L’articolo 495 del Codice Penale prevede pene specifiche per chiunque dichiari il falso – Foto Ansa – IlGranata.it

Per chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, è prevista la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile e se la falsa dichiarazione è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta a indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

L’articolo 357 (comma I) del Codice Penale stabilisce che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il pubblico ufficiale è dunque qualsiasi persona che ricopra un ruolo formale all’interno di una pubblica amministrazione. Come i militari delle Forze Armate, gli impiegati pubblici e gli insegnanti. Idem i controllori dei mezzi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni. I “furbetti” sono avvisati.

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